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Marco ha lavorato per circa 6 anni per una azienda statunitense di abbigliamento, ricoprendo il ruolo di responsabile commerciale Italia ed Europa, con la qualifica di quadro del CCNL Terziario.
Nel dicembre 2019, l’amministratore delegato della società comunica a Marco l’intenzione di recedere dal rapporto di lavoro per esigenze di riduzione dei costi.
Sin da subito Marco si rende disponibile a trattare con l’azienda una sua incentivazione all’esodo. E la società comunica inizialmente al medesimo un’offerta pari a 6 mensilità .
Trattandosi di azienda con meno di 16 dipendenti, Marco accetta l’offerta verbale fattagli dall’amministratore delegato a fine dicembre 2019.
Tuttavia, nei primi giorni di gennaio 2020, la societĂ ritorna sui propri passi, comunicando a Marco la disponibilitĂ ad offrire soltanto 3 mensilitĂ .
Marco a quel punto dichiara di non essere interessato e di voler così proseguire il proprio rapporto di lavoro.
Per tutta risposta, la SocietĂ il giorno stesso apre un procedimento disciplinare nei confronti di Marco, che si conclude poi con il licenziamento per giusta causa del medesimo.
Marco con il mio supporto impugna giudizialmente il licenziamento in tronco e adduce quale prova della natura ritorsiva della iniziativa aziendale la mail (in formato di posta elettronica certificata) con la quale il medesimo formalizzava il proprio rifiuto della offerta aziendale pochi istanti prima dell’avvio della procedura disciplinare che poi ha portato al suo licenziamento in tronco.
La infondatezza della contestazione disciplinare, unitamente alla anterioritĂ della pec di (legittimo) rifiuto della offerta di 3 mensilitĂ hanno convinto in giudice del lavoro di Milano del ritorsivitĂ del licenziamento.
In tal modo, nonostante il regime di tutela obbligatoria del rapporto di lavoro di Marco, il Tribunale di Milano ha disposto la reintegrazione ex art. 18 Stat. Lav. nonché al pagamento di una indennità risarcitoria pari ad Euro 7.529,66 per ogni mese non lavorato.
Complessivamente, Marco – stante l’esercizio di opzione di rinuncia alla reintegrazione – ha ottenuto una indennità lorda pari ad Euro 143.063,54.