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del Lavoro

RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Chi è e come opera il RLS

ll rappresentante per la sicurezza ha generalmente il compito di monitorare e stimolare il datore di lavoro a rispettare le norme in materia di sicurezza dei lavoratori.

Questa figura consente ai lavoratori di partecipare attivamente al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi del loro ambiente di lavoro (e senza, in linea di principio, la necessità di mediazione da parte dei sindacati),. Adottando questo meccanismo procedurale, che deve essere rispettato da tutti i datori di lavoro nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi.

Tra le prerogative di legge assegnate a questa specifica figura vi sono: il diritto all’informazione, al controllo, alla partecipazione ed alla formazione.

Sono le norme dell’ordinamento che prevedono e regolano i diritti e le prerogative assegnate al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così da consentirgli lo svolgimento pratico ed efficace della propria funzione. Si tratta cioè dell’accesso ai luoghi di lavoro, della formazione, della consultazione e di altre possibili iniziative volte a tutela salute e sicurezza in azienda.

Infatti, è per il tramite di queste prerogative che il rappresentante partecipa attivamente, per conto dei dipendenti dell’azienda o del territorio di riferimento, alle fasi, previste dalla normativa con lo scopo di tutelare l’integrità fisica dei propri lavoratori, in applicazione anzitutto dell’articolo 2087 c.c.

Originariamente introdotta con il D.Lgs. 626/1994, tale figura è oggi definita in maniera molto precisa dal D.Lgs. 81/2008 (cd Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). Alcune parziali modifiche sono state infine apportate dal D.Lgs. 106/2009.

Nelle aziende con un solo lavoratore in azienda è quest’ultimo che può decidere se ricoprire questo specifico ruolo. In caso di rifiuto il datore di lavoro sarà tenuto a ricorrere ad un rappresentante territoriale. Nelle aziende sino a 15 dipendenti, poi, ha luogo una elezione tra i dipendenti interni oppure anche qui potrà essere incaricato un soggetto esterno. Nelle aziende con più di 15 dipendenti infine il RLS è eletto nell’ambito di rappresentanze sindacali o qualora non si raggiunga un esito definitivo da queste, viene individuato tra i lavoratori dipendenti dell’azienda.

Dopo l’elezione, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INPS i nominativi, ripetendo questa operazione annualmente. Ogni eventuale violazione può comportare una sanzione pari ad Euro 500. Non sono invece previste sanzioni in caso di mancata elezione del RLS. Tuttavia, in tal caso il datore di lavoro dovrà ricorrere ad un RLS territoriale.

A causa dell’incompatibilità tra i due incarichi, si ricorda che, ai fini della presente nomina, non possono essere candidati alla carica coloro che già ricoprono il ruolo di RSPP.

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