Non presentarsi più al lavoro, rimanendo assenti ingiustificati, potrebbe non essere affatto vantaggioso
L’assenza ingiustificata di un dipendente dal lavoro può preludere, non ad un licenziamento, bensì a dimissioni volontarie.
A volte, capita che un dipendente non si presenti più al lavoro, senza avvertire, oppure senza spiegare il motivo per cui non può essere presente, o comunque senza alcuna ragione o spiegazione specifica. Semplicemente, scompare senza che venga fornita alcuna motivazione della assenza.
Se in una situazione del genere, il datore di lavoro ritiene che il dipendente sia svanito nel nulla, a causa dell’assenza ingiustificata, allora il datore ha il diritto di licenziare il dipendente per giusta causa.
La conseguenza tuttavia può essere vantaggiosa per il dipendente licenziato, poiché – se davvero non era interessato al posto di lavoro – può avere in questo modo accesso all’indennità di disoccupazione (cd. Naspi).
In altre parole, non presentarsi sul posto di lavoro può essere una tattica per essere licenziati e godere così della Naspi, che altrimenti in caso di dimissioni non sarebbe possibile.
Sennonchè, su un caso di questo tipo il Tribunale del Lavoro di Udine si è pronunciato, rilevando le implicazioni negative di tale prassi che si ripercuotono sul datore di lavoro che è costretto a pagare il cosiddetto contributo Naspi, ma anche sulla comunità.
Invece, secondo il Tribunale, non presentandosi al lavoro senza un giustificato motivo, il dipendente ha reso implicitamente noto al datore che non intendeva più proseguire il contratto di lavoro.
Nel caso portato avanti il Giudice di Udine, la lavoratrice lamentava di non aver potuto ricevere l’indennità di disoccupazione perché il datore di lavoro aveva notificato al Centro per l’Impiego la cessazione del rapporto di lavoro per “dimissioni” anziché come “licenziamento”. Il che aveva comportato il mancato riconoscimento della indennità di disoccupazione.
Secondo il Tribunale di Udine la previsione normativa delle dimissioni telematiche genera una abrogazione dei principi degli artt. 2118 e 2119 del codice civile, che disciplinano il recesso dal contratto a tempo indeterminato e il recesso per giusta causa.
Secondo il codice civile infatti per cessare il rapporto di lavoro è necessaria la estrinsecazione della volontà di non proseguire il rapporto stesso.
Ebbene, il fatto di non presentarsi più al lavoro può essere significativo di tale volontà. E quindi può dare luogo alla cessazione del rapporto contrattuale tra azienda e lavoratore assente senza dover necessariamente qualificare tale iniziativa come licenziamento.